• 1)Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalita' previste dagli ordinamenti delle due Parti.
  • 2)Il presente Accordo ha la durata di 6 anni. Ciascuna delle Parti puo' denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica.
  • 3)In ogni caso il presente Accordo cessera' di avere vigore anche prima del termine previsto dal comma 1:
  • a)per mutuo consenso;
  • b)qualora la Divisione di Roma sia trasferita sul territorio di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;18~accordo-art4 · fonte su Normattiva