[1]Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data nella quale le Parti si comunichino reciprocamente di aver compiuto le operazioni legali necessarie a tale fine, tale comunicazione avverra' per via diplomatica; l'Accordo avra' una durata di sei anni, prorogabili, per riconduzione tacita, per periodi ulteriori di sei anni. Parimenti esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento, da una delle due Parti, mediante notifica scritta, presentata con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'Accordo, nel quale caso i programmi e progetti in corso di esecuzione che siano stati intrapresi durante la vigenza dell'Accordo non verranno interrotti. FATTO nella citta' di Buenos Aires il giorno venti del mese di dicembre millenovecentottantacinque in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti fede. In fede,

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art12 · fonte su Normattiva