[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi quinquennali. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Baku il 1/06/2002, in due originali in lingua italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione del presente Accordo, il testo inglese prevarra'.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;131~accordo-art14 · fonte su Normattiva