(1) Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo puo' essere espresso da: - firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo Stato che si avvale di tale possibilita', notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione; - firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario. (2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni: - che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore; - che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione; - che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione. (3) Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avra' effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.

Testo vigente dal 29 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;18~protocollo-art4 · fonte su Normattiva