[1]Articolo XV Riserve

[2]Le norme del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, una specifica riserva puo' essere formulata da uno Stato per una parte specificamente delimitata delle sue acque interne, al momento della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, se del caso, sul deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale riserva puo' essere ritirata in qualsiasi momento dallo Stato che l'ha formulata, mediante una notifica scritta indirizzata al depositario; questo Stato diviene vincolato dall'applicazione dell'Accordo per le acque che sono oggetto della riserva, non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artxv · fonte su Normattiva