Art. 4 (Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968)
Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare. Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle comunita' europee, che il presente protocollo si applichera' al Suninam e alle Antille olandesi.
Testo vigente dal 11 giugno 1975
