La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare. Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che la presente Convenzione si applichera' al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art60 · fonte su Normattiva