1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente protocollo non si applica alle zone di sovranita' dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresi' alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che il protocollo si applica a uno o piu' dei suddetti territori. 3. Il presente protocollo non si applica alle Isole Faeroer. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca puo' notificare presso il Governo della Repubblica francese che il protocollo e' applicabile a questo territorio. 4. Ciascuno Stato firmatario puo' dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del presente protocollo o dell'adesione di quest'ultimo, nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dischiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art17 · fonte su Normattiva