1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto e' identico a quello applicato negli scambi tra le Comunita' e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba dell'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunita'. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nonche' la tassa detta "Arbitro insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti i prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5. 3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonche' a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunita' a questi prodotti, fatta salva la possibilita' per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunita'. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. La tassa detta "arbitro insular" tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo. Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90% dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra' abolita nello stesso momento in cui sara' soppressa nei confronti della Comunita'. La tassa in questione non potra' mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180~art12 · fonte su Normattiva