1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto all'50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto all'30% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180~art13 · fonte su Normattiva