Art. 38 (Protocollo 8)
I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo a Ceuta e a Melilla non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dall'Unione conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti da Ceuta e da Melilla lo stesso trattamento che esso accorda all'Unione. Tuttavia, il regime applicato all'importazione e a Ceuta e a Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non puo' essere piu' favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
