1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto. 2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 3. Se la Repubblica Portoghese si avvale della facolta', concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di degtto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento e' abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
