[1]1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° gennaio 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale;

[2]-il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8% del divario iniziale;

[3]-il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 del divario iniziale;

[4]-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale.

[5]-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale;

[6]-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale;

[7]-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale;

[8]-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale;

[9]-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale;

[10]-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale;

[11]-il 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

[12]2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti:

[13]-regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

[14]-regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

[15]-regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso.

[16]Per i prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

  • 1)se la seconda tappa ha una durata di cinque anni:

[17]-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 83,3% del divario iniziale;

[18]-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale;

[19]-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale;

[20]-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale.

[21]-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale;

  • ii)se la seconda tappa ha una durata di sette anni:

[22]-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;

[23]-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;

[24]-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale.

[25]-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;

[26]-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale;

[27]-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale;

[28]-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.

  • iii)dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

[29]3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica Portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:

[30]-il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;

[31]-il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;

[32]-il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale;

[33]-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;

[34]-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale;

[35]-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale.

[36]-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale;

[37]Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

[38]4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180~art20 · fonte su Normattiva