1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreche' questi dazi siano piu' elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180~art14 · fonte su Normattiva