i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione. La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercarti per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180~art23 · fonte su Normattiva