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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[4]Articolo unico.

[5]Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorieta' dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X

[8]VITTORIO EMANUELE

[9]Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco - Bottai.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-12-28;1803~art1 · fonte del testo