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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[4]Articolo unico.
[5]Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorieta' dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare, e il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco - Bottai.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
