Art. 2 (Approvazione)
[1]Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962
[3]SEGNI
[4]FANFANI - PICCIONI TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli BOSCO
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
