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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione;

[9]L'art. 3 e' sostituito dal seguente,

[10]«Dopo l'art. 97 della legge predetta e' aggiunto il seguente:

[11]«Art. 97-bis. - In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, puo' incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorita' su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche.

[12]«L'ufficiale, cosi dimesso, e' trasferito nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente e, qualora abbia obblighi di servizio militare, e' senz'altro inviato a reparti mobilitati.

[13]«Dopo un periodo di un anno trascorso, col grado di sergente, nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il Militare puo' essere reintegrato nel grado di sottotenente, su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche.

[14]«L'ufficiale reintegrato a norma del comma precedente assume nel grado di sottotenente l'anzianita' originariamente attribuitagli all'atto della nomina a tale grado, ma non puo' conseguire successivi avanzamenti, fino al grado dal quale venne dimesso, se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 15 marzo 1943-XXI

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]MUSSOLINI - ACERBO

[19]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 14 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-15;181~art1 · fonte del testo