e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3. 3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantira' che la gestione, la conservazione, l'uso o il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Testo vigente dal 22 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;181~accordo-art2 · fonte su Normattiva