[1]e Protezione degli investimenti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' ed incoraggera' nel proprio territorio gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformita' alle proprie leggi e regolamenti.

[3]2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3 (I).

[4]3. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

[5]Nessuna delle Parti Contraenti in alcun modo colpira' con provvedimenti ingiustificati, arbitrari o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione degli investimenti sul suo territorio di investitori dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;37~accordo-art2 · fonte su Normattiva