per Danni o Perdite Qualora i cittadini e le societa' di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza, sommosse, insurrezioni o rivolte, dovranno ottenere dalla Parte Contraente in cui e' stato effettuato l'investimento che ha subito il danno, un risarcimento, indennizzo, compensazione o altro regolamento su base non discriminatoria e, in ogni caso, non meno favorevole di quello che la Parte Contraente concede alle societa' o cittadini di un Paese Terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 22 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;181~accordo-art4 · fonte su Normattiva