Art. 8 (Protocollo aggiuntivo)
[1]Il presente Protocollo aggiuntivo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate di aver adempiuto tutte le formalita' previste nei rispettivi ordinamenti. Fatto a Roma, addi' 22 giugno 2011, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente fede.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 13 dicembre 2014
