[1]AGGIUNTIVI

[2](1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno stipulare Protocolli aggiuntivi purche' non siano in contrasto con il medesimo Accordo.

[3](2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita' indicate all'Articolo 12 (1).

[4]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[5]Fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art13 · fonte su Normattiva