[1]AGGIUNTIVI
[2](1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno stipulare Protocolli aggiuntivi purche' non siano in contrasto con il medesimo Accordo.
[3](2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita' indicate all'Articolo 12 (1).
[4]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[5]Fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 5 maggio 2022
