1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Testo vigente dal 3 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182~accordo-art18 · fonte su Normattiva