[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito e' imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni indicate al paragrafo 1, svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo o di sportivo, sia quando detti redditi sono attribuiti al medesimo artista o sportivo oppure ad un'altra persona, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attivita' sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.

Testo vigente dal 3 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182~accordo-art17 · fonte su Normattiva