[1]CONSIDERATE

[2]1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)in Cina: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle imprese; (qui di seguito indicate quali «imposta cinese»);
  • b)in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»). 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 3 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182~accordo-art2 · fonte su Normattiva