[1]CONSIDERATE
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell'Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne l'Italia: 1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. l'imposta sul reddito delle societa'; 3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
- b)per quanto concerne la Colombia: - l'imposta sul reddito e complementari ("impuesto sobre la renta y complementarios") (qui di seguito indicate quali "imposta colombiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 4 agosto 2020
