[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle societa'; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); (b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista: 1 - l'imposta sugli utili delle imprese; 2 - l'imposta sulla proprieta'; 3 - l'imposta sui redditi agricoli; 4 - l'imposta sui redditi delle attivita' commerciali e industriali; 5 - l'imposta sui servizi professionali; 6 - l'imposta sul ruolo paga; 7 - l'imposta sui redditi esteri; 8 - l'imposta sugli interessi bancari; 9 - l'imposta a favore della difesa, in conformita' alla Legge n. (44) del 1970; (qui di seguito indicate quali «imposta libica»). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art2 · fonte su Normattiva