1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi, riceve per sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. 2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Testo vigente dal 3 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182~accordo-art20 · fonte su Normattiva