[1]PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
[2]1. In Cina, in conformita' con le disposizioni della legislazione cinese, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
- a)Quando un residente della Cina ricava redditi dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, puo' essere scomputato dall'imposta cinese dovuta da detto residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non puo' eccedere l'ammontare dell'imposta cinese su tale reddito calcolata in conformita' con la normativa e la legislazione fiscali cinesi.
- b)Qualora il reddito derivato dall'Italia sia un dividendo pagato da una societa' residente in Italia ad una societa' residente in Cina e che detiene il 20 per cento o piu' delle azioni della societa' che paga il dividendo, il credito tiene conto dell'imposta pagata in Italia dalla societa' che corrisponde il dividendo, in relazione ai propri redditi. 2. In Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Cina, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma la detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.
Testo vigente dal 3 dicembre 2024
