Generali

  • 1)Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente puo' essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli e' stata inflitta. A tale proposito, e' a norma del presente Accordo, egli puo' manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volonta' di essere trasferito.
  • 2)Il trasferimento puo' essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.
  • 3)Il trasferimento puo' essere richiesto da una persona condannata che e' cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente.
  • 4)Il presente Accordo non e' applicabile se la persona e' stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art2 · fonte su Normattiva