[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

[2]IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"

[3]DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,

[4]HANNO CONVENUTO quanto segue

[5]Articolo 1 Definizioni

[6]Ai fini del presente Accordo:

  • a)"condanna" e' qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;
  • b)"sentenza" e' una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
  • c)"Stato Trasferente" e' lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
  • d)"Persona condannata" e' la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;
  • e)"Stato Ricevente" e' lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta;

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art1 · fonte su Normattiva