[1]Finali

  • 1)Il presente Accordo e' subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notifichera' all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.
  • 2)Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avra' validita' come l'Accordo stesso.
  • 3)L' Accordo avra' validita' per un periodo indeterminato. Tuttavia, puo' essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avra' effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.
  • 4)Nonostante la rescissione, questo Accordo continuera' ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformita' di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.

[2]In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti i i testi facenti egualmente fede. In caso di diversita' di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica dell'India

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art20 · fonte su Normattiva