[1]Consegna delle Persona Condannata

[2]La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovra' avvenire in una localita' concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente e' responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art19 · fonte su Normattiva