[1]per il trasferimento
[2]Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
- a)la persona condannata e' un cittadino dello Stato Ricevente;
- b)la sentenza e' definitiva;
- c)non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;
- d)la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;
- e)la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;
- f)gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
- g)Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
