[1]finanziarie
[2]1. L'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni, nei limiti dell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 2. L'Ufficio e' esente dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle sue attivita' ufficiali. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "acquisti di importo rilevante" indica l'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi dalle competenti autorita' italiane all'Ufficio. 4. L'Ufficio e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. L'Ufficio puo' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Testo vigente dal 29 ottobre 2025
