[1]ARTICOLO ll

[2]VEICOLI

[3]1. Il TUB e' esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB e' parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali. 2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art11 · fonte su Normattiva