L'Ufficio sara' esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a tre, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Per questi autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficera' inoltre dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art9 · fonte su Normattiva