[1]ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA

[2]1. Oltre a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del presente Accordo, le Autorita' italiane competenti adottano le misure necessarie per facilitare:

  • a)l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB, del loro coniuge e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana o risiedano stabilmente in Italia;
  • b)l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale. 2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale del TUB che certifichi il loro status.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art15 · fonte su Normattiva