[1]ARTICOLO XI
[2]TRANSITO E SOGGIORNO
[3]1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita':
[4](a) Personale dell'Organizzazione;
[5](b) Familiari del Personale dell'Organizzazione impiegato presso l'Ufficio;
[6](c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.
[7]Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.
[8]2. Il Direttore dell'Ufficio comunica preventivamente, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 19 luglio 2022
