[1]RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

[2]Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di negoziato tra le Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura sono deferite, su richiesta di un delle Parti o di entrambe, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art19 · fonte su Normattiva