[1]INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI

[2]1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorita' all'interno dell'Italia puo' avere accesso ai Locali per compiervi alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente. 2. Il consenso ai fini del predetto accesso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica. 3. Le Autorita' italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo. 4. L'inviolabilita' conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi, e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purche' appartenenti a o detenuti dal TUB nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art5 · fonte su Normattiva