Il fatto che un bene del patrimonio culturale o naturale non e' stato inserito in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, non significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diversi da quelli che risultano dalla iscrizione su questi elenchi.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
