L'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione puo' essere accordata solo per i beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far figurare in uno degli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, della lettera c) dell'articolo 22 e dell'articolo 23.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
