Il finanziamento dei lavori necessari deve, in linea di principio, incombere solo parzialmente sulla comunita' internazionale. La partecipazione finanziaria dello Stato che beneficia dell'assistenza internazionale devo costituire una parte sostanziale delle risorse destinate a ciascun programma o progetto a meno che le proprie risorse non glielo consentano.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art25 · fonte su Normattiva