1. L'intervento di cui all'articolo 53 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 49. 2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione nonche' delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'articolo 52. 3. Un solo Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 50% dei fondi disponibili come frazione annua. 4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
