(1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonche' l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovra' rispettare la natura internazionale delle responsabilita' del personale dell'Agenzia, e non cerchera' di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
