(1) Il personale dell'Agenzia sara' composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avra' la capacita' di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti. (2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art16 · fonte su Normattiva