[1]CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION)"

[2]INDICE PREAMBOLO CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II IL COMITATO DIRETTIVO CAPITOLO III STATUS, FUNZIONI E ATTIVITA' DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO IV STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP CAPITOLO V AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO VI RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT) CAPITOLO VII PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO VIII ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI CAPITOLO IX SICUREZZA CAPITOLO X RESPONSABILITA' E RICHIESTE DI RISARCIMENTO CAPITOLO XI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

[3]La Repubblica Italiana, il Giappone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominati "le Parti"), auspicando di migliorare le rispettive capacita' di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti; desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacita' militari e di difesa vitali, supportare la sovranita' nazionale e la liberta' di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacita' industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperita' delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale; riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in "GCAP" e definito nell'Articolo 1) e' il programma piu' rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e restera' tale per anni; riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacita'; considerando che, per ottenere una coordinazione piu' efficiente possibile tra le Parti, e' necessario creare un'organizzazione internazionale con personalita' giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacita' giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati "l'Industria"); riconoscendo l'importanza delle possibilita' di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale; dichiarando altresi' la propria disponibilita' ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP, hanno concordato quanto segue:

[4]ARTICOLO 1

[5](1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata "GIGO": GCAP International Government Organisation). (2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art1 · fonte su Normattiva