(1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorita' competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunita' stabilite nella presente Convenzione. (2) I privilegi e le immunita' sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui. (3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprieta' e possedimenti della GIGO, solamente il CE avra' il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunita'. Il CE rinuncera' a ogni immunita' rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunita' impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consultera' il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunita'. Il SC ne discutera' entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presentera' al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze. (4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avra' il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunita'. Il SC rinuncera' a ogni immunita' rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunita' impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avra' il diritto e il dovere di rinunciare all'immunita'. Tale Parte rinuncera' a ogni immunita' rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunita' impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. (6) Fatta eccezione per le immunita' di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti. (7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunita', il CE, su richiesta, si consultera' con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente per il CE e per il Paese ospitante, la questione sara' determinata in conformita' alla procedura di cui all'Articolo 57.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
